Art. 13.
(Norme transitorie e finali).

      1. Le elezioni di cui all'articolo 1 devono essere effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le rappresentanze sindacali unitarie elette in base a contratti o accordi collettivi vigenti nel corso dell'anno 2006 scadranno contestualmente alle rappresentanze sindacali unitarie che verranno elette ai sensi della presente legge e dovranno essere considerate valide al fine

 

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della misurazione della rappresentatività. Tutte le altre rappresentanze elette antecedentemente all'anno 2006 dovranno essere rinnovate nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma e decadono una volta insediate le rappresentanze sindacali unitarie elette ai sensi dell'articolo 1.
      2. In sede di prima applicazione della presente legge, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare nei due mesi successivi alla predetta data, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, le organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL e le organizzazioni sindacali rappresentative dei datori di lavoro, stabilisce le modalità per la elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, garantendo l'attuazione dei princìpi di cui al comma 1 e tenendo conto della disciplina contrattuale prevalente in materia.
      3. Il decreto di cui al comma 2 si applica esclusivamente nei casi in cui i contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, o eventuali accordi tra le parti che integrano i contratti collettivi nazionali precedentemente stipulati, manchino o non rechino disposizioni sufficienti in relazione ai princìpi di cui al comma 1.
      4. Il primo mandato delle rappresentanze sindacali unitarie può essere fissato con durata ridotta, rispetto al termine ordinario di tre anni, al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera e).
      5. Le forme di adesione alle organizzazioni sindacali vigenti e, comunque, diverse da quelle previste dai commi da 1 a 4 dell'articolo 10, mantengono la loro efficacia per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. In sede di prima applicazione della presente legge si considerano rappresentative ai vari livelli di cui al comma 2 dell'articolo 9 le associazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area contrattuale una rappresentatività non inferiore al 4 per cento, considerando a tale fine i criteri di cui all'articolo 9.
 

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      7. In sede di prima applicazione della presente legge, il criterio per la rappresentatività di cui al comma 6 è valido anche per quanto riguarda la presentazione delle liste.
      8. Fermi restando le finalità ed i princìpi contenuti nella presente legge, i contratti collettivi provvedono ad applicare le norme di cui alla medesima alle imprese di navigazione per il personale navigante tenendo presente le peculiarità del rapporto di lavoro nautico. Qualora, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contrattazione collettiva non abbia definito la materia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emana proprie disposizioni in adempimento alle disposizioni di cui alla presente legge.